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Regolamento
DIREZIONE DIDATTICA DI ESTE
REGOLAMENTO DI CIRCOLO ( Aggiornato con le delibere n.64/10 e 65/10 del Consiglio di Circolo 08.02.2009 )
REGOLAMENTO INTERNO SUL FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 – Funzionamento degli organi collegiali 1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. 2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo dell’apposito avviso. 3. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. 4. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 2 – Programmazione delle attività degli organi collegiali 1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione dio argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 3 – Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali 1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, in determinate materie.
TITOLO II – CONSIGLIO DI CIRCOLO Art. 4 – Prima convocazione 1. La prima convocazione del Consiglio di Circolo, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, nei termini stabiliti dalla legge. Art. 5 – Elezione del presidente e del vice presidente 1. Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 3. Sono candidati tutti i membri del consiglio. 4. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. 5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 6. In caso di parità la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti di uno degli eligendi. 7. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. Art. 6 – Elezione della Giunta esecutiva 1. Il consiglio di circolo elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, un non docente e di due genitori. 2. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa. Art. 7 – Surroga 1. Per la surroga dei componenti dimissionari o che decadano dal diritto di far parte del consiglio, si fa riferimento alla normativa scolastica. Art. 8 – Convocazione del Consiglio 1. Il Consiglio di circolo è convocato dal presidente del consiglio stesso. 2. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva o da almeno un terzo dei componenti del collegio stesso. Art. 9 – Modalità di svolgimento 1. Il presidente dirige la discussione concedendo la parola secondo l’ordine di richiesta dei consiglieri. 2. Visto il numero dei richiedenti la parola e sentita la maggioranza del consiglio, il presidente, di volta in volta, può fissare il tempo massimo per ogni intervento. 3. La precedenza va data al rappresentante del terzo dei richiedenti la riunione, qualora ricorra tale ipotesi. 4. Qualsiasi membro del consiglio può presentare, oralmente o per iscritto, una mozione d’ordine durante lo svolgimento della riunione. La mozione d’ordine consiste in un richiamo alla legge o al regolamento o un rilievo sul modo della discussione, oppure in una osservazione sul modo della votazione. 5. A ciascun consigliere è sempre permesso presentare una mozione d’ordine, la quale interrompe la discussione in qualsiasi momento. 6. Il presidente concede immediatamente la parola al presentatore della mozione d’ordine, il quale illustra brevemente la mozione stessa. 7. Dopo adeguata discussione in merito, la maggioranza del consiglio approva o respinge con voto palese la mozione d’ordine. Art. 10 – Modalità di votazione 1. Dopo le relazioni e gli interventi si procede alle operazioni di voto, che si svolgono distintamente per ogni problema in discussione. 2. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni prescrivano diversamente. 4. In caso di parità prevale il voto del presidente. Art. 11 – Relazione annuale 1. La relazione annuale del Consiglio di circolo al C.S.A. è predisposta secondo la vigente normativa 2. La relazione firmata dal presidente del Consiglio di circolo e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli studi, entro quindici giorni dalla data della sua approvazione, dal dirigente scolastico. Art. 12 – Acquisto sussidi e materiale didattico 1. L’acquisto dei sussidi didattici, del materiale di consumo e delle dotazioni librarie sarà disposto dal consiglio di circolo nei limiti della disponibilità finanziaria sulla base delle proposte dei consigli di interclasse, di intersezione e del collegio dei docenti. 2. L’acquisto di materiale di consumo e dei sussidi didattici fino al valore di euro cinquecento può essere demandato al dirigente scolastico. 3. Il Consiglio di circolo dispone che venga fatto e tenuto aggiornato, plesso per plesso, un elenco di tutto il materiale didattico e librario esistente. 4. Il consiglio stesso dispone, inoltre, che per ciascun plesso venga designato un incaricato del materiale didattico e librario che curerà in particolare il controllo sullo stato di conservazione, sulle eventuali mancanze e/o deterioramenti. 5. I sussidi più costosi daranno custoditi in locali o armadi che meglio possano garantire la loro conservazione e sicurezza. Art. 13 – Orario di funzionamento dei plessi 1. L’orario di funzionamento delle scuole sarà di anno in anno deliberato dal Consiglio di circolo (art. 129 del D.L. n° 297/94) sulla base delle eventuali proposte di trasporto avanzate dal collegio dei docenti, tenuto conto delle strutture scolastiche e dei servizi messi a disposizione degli enti locali. Art. 14 – Formazione classi 1. La formazione delle classi, nei plessi dove è prevista più di una sezione e dove il modello organizzativo è unico, deve rispondere ai criteri di eterogeneità nel loro complesso, equilibrando il più possibile il rapporto maschi/femmine e riducendo il numero degli alunni nelle classi in presenza di portatori di handicap. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi nella formazione delle classi sono auspicabili contatti preliminari con le insegnanti della scuola dell’infanzia. 3. I primi giorni di scuola saranno, inoltre, dedicati all’osservazione delle modalità relazionali per apportare variazioni che si rendessero necessarie. Art. 15 – Pubblicità degli atti 1. La pubblicità degli atti del Consiglio di circolo è disciplinata dalla normativa vigente. 2. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. 3. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. 4. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria del circolo e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 5. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente scolastico che ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. 6. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Art. 16 – Pubblicità delle sedute 1. Alle sedute del Consiglio di circolo possono assistere gli elettori dei componenti del consiglio stesso (genitori degli alunni, docenti, personale non docente) e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8/4/1976 , 278. 2. L’accertamento del titolo di elettore, per quanto riguarda i genitori e i membri dei consigli di circoscrizione potrà avvenire: a) Mediante conoscenza personale di un membro del Consiglio di circolo; b) Mediante dichiarazione accompagnata dall’esibizione di un documento di riconoscimento, di essere elettore della componente genitori o membro di consigli di circoscrizione sottoscritta, sotto 3. Al pubblico è permesso soltanto di prendere delle annotazioni. 4. Alle sedute del Consiglio di circolo non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (art. 3 della L. 10/11/1977 n. 748). 5. Il pubblico deve abbandonare immediatamente l’aula quando vengano trattati in seduta segreta o quando lo ordini il presidente. 6. Per il mantenimento dell’ordine, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al presidente del consiglio comunale.
TITOLO IV – COLLEGIO DEI DOCENTI Art. 19 – Convocazione 1. Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Art. 20 – Programmazione e coordinamento delle attività 1. Per la programmazione ed il coordinamento dell’attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni della normativa vigente.
TITOLO V – ALUNNI Art. 21 – Entrata e uscita degli alunni in orario scolastico e vigilanza sugli stessi 1. Tutte le scuole elementari del circolo adottano, per garantire l’igiene e la praticità dei bambini, un grembiule o casacca. 2. Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola per accogliere e vigilare sull’ingresso degli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 3. Al termine delle lezioni gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sull’uscita degli alunni. 4. Nel caso di richiesta di entrata a scuola anticipata da parte dei singoli genitori, per motivate esigenze di lavoro, gli stessi dovranno far pervenire richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico indicando l’orario di entrata previsto. 5. Il Dirigente scolastico, valutate le condizioni organizzative dei singoli plessi, accertata la compatibilità della richiesta rispetto all’orario di servizio degli operatori scolastici, concede l’autorizzazione scritta al genitore dell’alunno e affida il bambino/a alla vigilanza degli operatori scolastici fino all’arrivo degli insegnanti. 6. Agli operatori scolastici è affidata altresì la vigilanza sugli alunni che giungono a scuola con il trasporto scolastico prima dell’arrivo dei docenti. 7. La stessa prassi verrà seguita nel caso di richiesta di uscita posticipata. 8. Nel corso degli intervalli previsti per la “ricreazione” degli alunni, gli insegnanti, in base alle situazioni particolari di ciascun plesso scolastico, realizzeranno adeguati turni di vigilanza sugli alunni. 9. Nel caso di richiesta di uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni di alunni, l’insegnante li affiderà al genitore che esercita la potestà familiare o a persona conosciuta e delegata dallo stesso in forma scritta. 10. Il genitore o la persona delegata dovrà compilare e firmare apposito modulo rilasciato dalla direzione didattica e che sarà conservato nel registro di classe. Integrazione art. 21 11. I ritardi sono annotati nel registro di classe; nel caso in cui i ritardi si ripetano i docenti conferiscono con i genitori; se gli episodi continuano a verificarsi i docenti provvedono a segnalare la situazione al Dirigente scolastico per i necessari provvedimenti. Art. 22 – Assenze degli alunni 1. Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate dai genitori. 2. Le assenze vengono annotate nel registro di classe. 3. Nel caso di assenze ingiustificate e ricorrenti nello stesso anno scolastico, gli insegnanti segnaleranno il caso al Dirigente scolastico per i provvedimenti di competenza. 4. Le assenze dovute a malattia dovranno essere giustificate con certificato medico se di durata superiore a cinque giorni continuativi. 5. Le assenza oltre i cinque giorni continuativi, non dovute a malattia dovranno essere preavvisate. 6. Nel caso in cui gli insegnanti abbiano notizia di casi di alunni affetti da malattie che comportano l’obbligo di misure di profilassi, sono tenuti a darne notizia al Dirigente scolastico per i provvedimenti di competenza. Art. 23 – Modalità di comunicazione scuola-famiglia 1. Ogni comunicazione relativa ai rapporti scuola-famiglia (comprese le giustificazioni delle assenze) avviene in forma scritta, utilizzando un apposito quaderno nominativo di cui ciascun alunno sarà dotato, vistati dagli insegnanti e dai genitori; questi ultimi sono tenuti a prendere visione con regolarità dello stesso quaderno. 2. Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avviene secondo i tempi stabiliti dal collegio dei docenti e comunque in occasione della consegna delle schede di valutazione. 3. Il singolo insegnante, oltre a quanto previsto al comma 2, riceverà o convocherà su appuntamento i genitori secondo un orario da concordare di volta in volta al di fuori dell’orario di servizio. Art. 24 – Assicurazione alunni 1. Il Consiglio di circolo stabilisce che gli alunni di tutte le scuole del circolo siano assicurati contro gli infortuni eventualmente occorsi durante l’orario di lezione e di tutte le altre attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, nonché durante il tempo in cui sono presenti a scuola prima dell’inizio delle lezioni e dopo il termine di queste. 2. Gli alunni verranno assicurati anche contro gli infortuni che potrebbero verificarsi durante il percorso da casa a scuola e viceversa. 3. La giunta esecutiva prenderà contatto con le società assicuratrici e riferirà in merito al consiglio, che deciderà in via definitiva.
TITOLO VI – USCITE E VISITE GUIDATE Art. 25 – Tipologie delle iniziative 1. Visite occasionali a) Autorizzazione dei genitori: una tantum e valida per tutto l’anno scolastico. b) Durata: orario scolastico. c) Ambito: territorio comunale 2. Visite brevi a) Autorizzazione dei genitori: preventiva di volta in volta. b) Durata: orario scolastico in numero di quattro per classe (sei nel caso in cui non si effettuino visite giornaliere). c) Ambito: territorio comunale ove ha sede la scuola o di altro comune o provincia, purchè siano confinanti e non distino più di 30/40 km rispetto alla località di partenza. 3. Visite giornaliere a) Autorizzazione dei genitori: preventiva di volta in volta. b) Durata: si effettuano nell’arco di una sola giornata. c) Ambito: ferma restando la necessità di evitare lunghi viaggi, per gli alunni del primo ciclo tali visite si svolgono nell’ambito della provincia o provincie limitrofe; per gli alunni del secondo ciclo è prevista la possibilità di estendere le mete ad altra provincia o regione, purchè tale provincia o regione sia confinante o comunque prossima alla località di partenza. 4. Viaggi connessi ad attività sportive a) Autorizzazione dei genitori: preventiva di volta in volta. b) Durata: orario scolastico c) Ambito: vedi visite brevi e visite giornaliere. 5. Per le altre tipologie di viaggi il C.d.C. valuterà caso per caso. Art. 26 – Destinatari 1. Destinatari delle iniziative in oggetto sono gli alunni del primo e secondo ciclo della scuola primaria. 2. L’effettuazione dei viaggi è subordinata alla partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte (ad eccezione delle uscite occasionali e dei viaggi previsti per la partecipazione di alunni di classi diverse ad attività sportive, teatrali, musicali; gli alunni eventualmente non partecipanti saranno accolti a scuola dagli insegnanti presenti). 3. Per i bambini della scuola dell’infanzia si applicano le stesse norme. 4. La partecipazione dei genitori è possibile su consenso degli insegnanti, purchè essa non comporti oneri finanziari a carico del circolo e sia possibile la partecipazione dei genitori stessi alle attività programmate per gli alunni. 5. Ogni genitore partecipante deve altresì sottoscrivere una dichiarazione con la quale solleva l’amministrazione da ogni responsabilità nei suoi confronti. Art. 27 – Durata dei viaggi e periodo di effettuazione 1. Considerata l’opportunità di non sottrarre tempo eccessivo allo svolgimento della normale attività didattica, il periodo massimo utilizzabile per le attività in oggetto è di sei giorni per ciascuna classe o sezione. 2. È fatto divieto, ad eccezione delle esplorazioni ambientali e comunque secondo le disposizioni ministeriali, di effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezioni. 3. Non sono ammessi viaggi all’estero, né è consentito viaggiare in orario notturno, slavo deroga del C.d.C. Art. 28 – Docenti accompagnatori 1. L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta e assidua vigilanza sugli alunni (vedi Codice civile art. 2047 e art. 61 L. 11.07.80 n. 312) che va esercitata non solo ad ovvia tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e ambientale. 2. Al fine di garantire un’adeguata sorveglianza degli alunni durante le uscite, gli accompagnatori devono essere almeno 2 (due) fino a un gruppo di 30 (trenta) alunni e comunque non meno di 1 (uno) ogni 15 (quindici) alunni. 3. Per accompagnatori si intendono sia gli insegnanti sia, eccezionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, i collaboratori scolastici previa richiesta scritta per quest’ultimi anche per le uscite a piedi. Per quest’ultimo tipo di iniziative, previa autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico, è consentita la presenza di un solo docente per classe purchè accompagnato da almeno un genitore degli alunni di quella classe. Resta inteso che la responsabilità degli alunni grava esclusivamente sul docente. 4. Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap oltre alle adeguate iniziative di sostegno va prevista la presenza di un accompagnatore qualificato ogni due alunni, in aggiunta al numero previsto di accompagnatori. Art. 29 - Organi competenti 1. L’autorizzazione dei viaggi d’istruzione è affidata all’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. 2. Il consiglio di circolo delibera l’attuazione delle iniziative, sentiti gli orientamenti programmatici del collegio docenti, dei consigli di interclasse e di intersezione, compatibilmente con la disponibilità finanziarie. 3. Le visite giornaliere sono incluse nella programmazione didattica e la proposta organizzativa è affidata ai consigli di interclasse e di intersezione del plesso, con la partecipazione della componente genitori. 4. La proposta organizzativa deve essere presentata alla direzione didattica. 5. Le uscite all’interno del territorio comunale, a piedi o con lo scuolabus, svolte in orario scolastico, sono comunicate direttamente al Dirigente scolastico. Art. 30 – Mezzi di trasporto 1. È fatto assoluto divieto dell’uso di mezzi di trasporto personali. 2. Si consiglia, quando è possibile, l’uso del treno. 3. La scelta dell’agenzia di viaggio della ditta di mezzi di trasporto, avverrà sulla base della valutazione comparativa di almeno tre preventivi di spesa, da allegare alla delibera del Consiglio di circolo. 4. Dovrà essere acquista agli atti ed allegata alla delibera del Consiglio di circolo la documentazione prevista dalla normativa vigente: · Elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza · Documento di identità di ciascun alunno · Dichiarazione di consenso della famiglia (ove prevista) · Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza · Preventivo di spesa con l’indicazione delle quote a carico degli alunni · Programma analitico del viaggio · Dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa · Ogni certificazione utile ad accertare la sicurezza del mezzo utilizzato · Specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.
TITOLO VII – RAPPORTI CON ENTI-SCUOLE-GENITORI Art. 31 – Rapporti con enti e scuole 1. Il Consiglio di circolo stabilirà ed intratterrà rapporti con le organizzazioni ed enti, pubblici e non, che possono portare un fattivo contributo all’opera della scuola, anche per meglio far conoscere agli alunni il vario articolarsi e diversificarsi delle realtà circostante. 2. Il consiglio potrà, di volta in volta, autorizzare l’organizzazione di specifiche iniziative in tal senso. 3. Sono, in particolare, auspicati contatti ed incontri con le altre scuole esistenti nel circolo, anche al fine di intraprendere attività in comune 4. La distribuzione di materiale informativo di origine esterna (volantini, giornalini ….) destinato agli alunni e alle loro famiglie sarà autorizzato, anche verbalmente, dal Dirigente scolastico qualora esso sia predisposto dalle Amministrazioni Comunali di Este e Baone o riporti il loro logo, oppure provenga dal Comitato genitori attività extrascolastiche del Circolo didattico di Este. Art.32 – Assemblee dei genitori 1. I genitori degli alunni del circolo hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e intersezione possono esprimere un comitato dei genitori del circolo, con funzione promozionale della partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere volta in volta concordate con il Dirigente scolastico. 4. L’assemblea di interclasse e intersezione è convocata si richiesta dei genitori eletti nei rispettivi consigli. 5. Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di circolo, autorizza la convocazione, e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. 6. L’assemblea si svolge fuori dell’orario di lezione. 7. Alle assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti, rispettivamente dell’interclasse o intersezione e del circolo. Art. 33 – Uso dei locali scolastici in orario extra scolastico 1. La scuola si impegna ad agevolare lo svolgimento, nell’ambito del regolamento, di iniziative di interesse collettivo e per scopi sociali. 2. Gli edifici, i locali e le attrezzature della scuola possono essere utilizzati da parte di terzi al di fuori dell’orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 3. Non possono essere concessi in uso locali e/o attrezzature scolastiche ad enti privati che perseguono fini di lucro. 4. Si precisa che per “locale scolastico” si intendono l’edificio, gli spazi interni ed esterni all’edificio e lo spazio esterno del giardino delimitato dalla recinzione esterna. 5. Al termine dell’orario scolastico e fuori orario scolastico non è consentito utilizzare le attrezzature ed intrattenersi negli spazi interni ed esterni delle scuole, se non per necessità inderogabili legate alla comunicazione coi docenti. 6. La concessione in uso dei locali scolastici è disposta dal sindaco o da un suo delegato, previo parere del Dirigente scolastico, il quale si attiene ai criteri e ai limiti stabiliti dal Consiglio di circolo. 7. L’autorizzazione all’uso dei locali scolastici, nel caso di riunioni del personale docente, direttivo, non docente e dei genitori, quando si tratta di attività scolastiche o attinenti alle elezioni degli organismi collegiali, è disposta dal Dirigente scolastico. 8. Il richiedente deve presentare domanda scritta al sindaco. 9. Qualora il richiedente l’uso dei locali sia la stessa amministrazione comunale, anche per quest’ultima è previsto il preventivo parere di cui al punto 6. 10. Il suddetto parere all’uso dei locali non è vincolante per l’autorizzazione da parte del sindaco. 11. Avverso il diniego è ammesso ricorso al Direttore Generale Regionale da parte del sindaco. 12. La domanda di utilizzo dei locali scolastici deve indicare: · I locali da utilizzare (con precisione) · Il periodo di utilizzo · Le finalità dell’attività stessa Il soggetto richiedente deve inoltre dichiarare: · Che l’ente non persegue fini di lucro · Che l’ente assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone e cose dall’uso dei locali e delle attrezzature · Che l’ente dopo l’utilizzo, deve riconsegnare i locali in perfetto stato di pulizia 13. La violazione accertata degli impegni assunti comporta la revoca della concessione anche da parte dell’autorità scolastica che provvede ad avvisare tempestivamente l’amministrazione comunale. 14. L’atto di concessione da parte del sindaco è inviato per conoscenza anche al Dirigente scolastico e dovrà contenere l’indicazione di esonero di responsabilità dell’autorità scolastica eventualmente derivanti per danni a persone o cose connesse all’uso di edifici, locali, attrezzature. 15. I locali scolastici possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente in orario extra scolastico. 16. La presenza di alunni in attività didattica è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività extrascolastica. 17. All’interno dell’edificio scolastico è fatto assoluto divieto di fumare. Art. 34 – Accesso alla scuola in orario di attività didattica 1. Agli estranei è fatto divieto di accedere alla scuola e alle aule durante l’orario di lezione. 2. Ai genitori degli alunni è consentito l’accesso alla scuola solo in caso di effettiva necessità o quando abbiano appuntamento con gli insegnanti. 3. I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di interclasse e di intersezione, possono conferire per problemi riguardanti la scuola, con gli insegnanti della classe di cui sono rappresentanti solo in via eccezionale durante l’orario di lezione. Art. 35 – Partecipazione a “GIORNATE” e “CELEBRAZIONI” 1. Il consiglio può annualmente proporre al collegio dei docenti, perché siano inserite nella programmazione educativa, specifiche iniziative su tematiche rilevanti.
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